1. Reclami
Il venditore è responsabile per le discrepanze di qualità/quantità dovute ad azioni intenzionali o colpose del venditore stesso; il venditore non è responsabile per le discrepanze di qualità/quantità dovute ad incidenti, cause di forza maggiore o azioni intenzionali o colpose di terzi. In caso di discrepanza di qualità/quantità, il reclamo deve essere presentato dall'acquirente entro 14 giorni dall'arrivo della merce a destinazione. Il venditore non sarà responsabile per alcun reclamo presentato dall'acquirente oltre il suddetto termine di validità. Indipendentemente dal reclamo dell'acquirente in merito a discrepanze di qualità/quantità, il venditore non è responsabile a meno che l'acquirente non dimostri con successo che la discrepanza di qualità/quantità è il risultato di azioni intenzionali o colpose del venditore, mediante una relazione di ispezione rilasciata da un ente di controllo scelto di comune accordo tra venditore e acquirente. Indipendentemente dalla contestazione dell'Acquirente in merito alla discrepanza di qualità/quantità, la penale per il ritardo nel pagamento decorrerà dalla data di scadenza del pagamento, a meno che l'Acquirente non dimostri con successo che la discrepanza di qualità/quantità è il risultato di un'azione intenzionale o colposa del Venditore. Qualora l'Acquirente dimostri la responsabilità del Venditore per la discrepanza di qualità/quantità mediante una relazione di ispezione emessa da un ente di ispezione scelto congiuntamente dal Venditore e dall'Acquirente, la penale per il ritardo nel pagamento decorrerà dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data in cui il Venditore avrà posto rimedio alla discrepanza di qualità/quantità.
2. Risarcimento danni e costi
Qualora una delle due parti violi il presente contratto, la parte inadempiente sarà responsabile per i danni effettivi arrecati all'altra parte. I danni effettivi non includono danni incidentali, consequenziali o accidentali. La parte inadempiente sarà inoltre responsabile per i costi effettivi e ragionevoli sostenuti dall'altra parte per richiedere e recuperare i danni subiti, comprese le spese obbligatorie per la risoluzione delle controversie, ma escluse le spese legali o gli onorari degli avvocati.
3. Forza maggiore
Il Venditore non sarà responsabile per la mancata o ritardata consegna dell'intero lotto o di una parte dei beni oggetto del presente contratto di vendita in conseguenza di una qualsiasi delle seguenti cause, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cause di forza maggiore, incendi, inondazioni, tempeste, terremoti, calamità naturali, provvedimenti o regolamenti governativi, controversie o scioperi di lavoro, attività terroristiche, guerre o minacce di guerra, invasioni, ribellioni o sommosse.
4. Legge applicabile
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà regolata dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese e le condizioni di spedizione saranno interpretate secondo gli Incoterms 2000.
5. Arbitrato
Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o connessa al presente Contratto di Vendita dovrà essere risolta tramite negoziazione. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta (30) giorni dal momento in cui sorge la controversia, il caso sarà sottoposto alla Commissione Arbitrale Internazionale per gli Affari Economici e Commerciali della Cina presso la sua sede di Pechino, per la risoluzione tramite arbitrato in conformità con il Regolamento provvisorio di Procedura della Commissione. Il lodo arbitrale emesso dalla Commissione sarà definitivo e vincolante per entrambe le parti.
6. Data di entrata in vigore
Il presente Contratto di Vendita entra in vigore alla data in cui il Venditore e l'Acquirente lo sottoscrivono e scadrà il giorno/mese/anno.
